Giornale delle Assicurazioni · Redazione · 09 Settembre 2021

Il plurimandato è da difendere

Gli agenti assicurativi possono operare in Italia, nei Rami Danni, soprattutto grazie alla Legge n.40/2007 che vieta i patti di esclusiva tra compagnie ed agenti

Il 4 agosto 2020 è stato emanato dall’Ivass, l’Authority del settore assicurativo in Italia, il Provvedimento n. 97, recante modifiche ed integrazioni ad alcuni vigenti regolamenti Ivass, tra i quali il n. 40/2018 che detta le disposizioni attuative in materia di distribuzione assicurativa. Tale Provvedimento 97 è entrato in vigore in data 31 marzo 2021 e contiene alcune norme che, a giudizio di autorevoli esperti ed osservatori e secondo il Sindacato Nazionale Agenti professionisti (Sna), avranno un effetto gravemente limitante sulla concorrenza nella distribuzione dei prodotti assicurativi, andando direttamente ad incidere sul D.L. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, per quanto attiene le “collaborazioni tra intermediari”. Il comma decimo dell’art. 22 della predetta Legge, stabilisce che “al fine di favorire il superamento dell’attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati”. Tale disposizione normativa ha avuto un rilevante impatto sulle assicurazioni in Italia, consentendo ai clienti degli agenti e dei broker di poter trovare, presso i predetti professionisti di fiducia, una più vasta offerta contrattuale e poter quindi operare scelte più ampie e consapevoli. 

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